Seen Solution è differente

Dematerializziamo e Reingegnerizziamo Processi.

 

 

Realizziamo ed Integriamo Processi Nuovi, gestendo il Cambiamento.
Non parliamo di Prodotti al Cliente, ma di Soluzioni.
Non imponiamo un Software al Cliente, ma lo Costruiamo in base alle sue esigenze.

 

 

 

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La soluzione software semplice della Seen Solution completamente Web Oriented, che permette alle software house o alle aziende di inviare all'Agenzia delle Entrate l'impronta dell'Archivio Informatico secondo quanto dettato dal Provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate del 25/10/2010. Scopri e guarda la Demo.


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Il governo italiano, con il DDL Brunetta-Calderoli, allinea il momento di apposizione di Firma Digitale e Marca Temporale per la tenuta informatica, a quello per la conservazione dei libri contabili e fiscali. Infatti, precedentemente, con la legge del 28 Gennaio 2009 n.2 articolo 2215bis del c.v, diceva : " I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile" .

Invece ora viene sostituito da : " Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo annuale. Per i registri e i libri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura fiscale, il termine di cui al comma 3 opera secondo le norme in materia di conservazione digitale in esse contenute. "

Questo significa sostanzialmente che per la tenuta dei libri fiscalmente rilevanti, sia che sono già in conservazione sostitutiva o che lo saranno, e che quindi ora sono anche tenuti, valgono le disposizioni previste dal DMEF del 23 Gennaio 2004. 

 

 

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